Statuto
della
Consulta Giovanile
Indice
- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Fini
- Art. 3 Organi
- Art. 4 L' Assemblea
- Art. 5 Il Portavoce
- Art. 6 Il Consiglio
- Art. 7 L' Assemblea
- Art. 8 Modificazione dello Statuto
- Art. 9 Validita' delle sedute e delle deliberazioni
- Art.10 Sede
- Art.11 Prima Riunione
- Art.12 Durata
- Art.13 Finanziamenti
- Art.14
ART. 1 - Istituzione
E' istituita dal Comune di Cantiano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 31/07/2004 la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle nuove generazioni e la Pubblica Amministrazione locale.
ART. 2 - Fini
La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE e' un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili e da' un parere se vuole, non vincolante, anche se rilevante, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale.
La Consulta:
- E' strumento di conoscenza delle realta' dei giovani.
- Promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative attinenti il mondo dei giovani.
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
- E' strumento di conoscenza e di sviluppo delle politiche del lavoro giovanile.
Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale e, se possibile, internazionale.
Puo' raccogliere informazioni e redigere proposte, nei settori d'interesse giovanile (scuola, universita', mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilita' all'estero, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o per mezzo delle strutture amministrative comunali.
ART. 3 - Organi
Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Consiglio, il Portavoce ed eventuali Commissioni di Lavoro. Le funzioni amministrative, se necessario e richieste, saranno svolte dal personale messo a disposizione dal Comune, attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili.
ART. 4 - L' Assemblea
Possono essere membri dell'Assemblea tutti i giovani appartenenti alla realta' Comunale con eta' inferiore ai 35 anni. Alla Consulta partecipa come interfaccia dell' Amministrazione Comunale, l'Assessore alle Politiche giovanili, con cui si rapporta per definire l'attivita'.
ART. 5 - Il Portavoce
Il Portavoce della Consulta Giovanile e' un giovane eletto dall'Assemblea, che dura in carica per un anno ed e' rieleggibile. In assenza del Portavoce, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il vice eletto dall'Assemblea. Il Portavoce per ogni incontro redigera' un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovra' essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del portavoce e del suo vice, ne fa le veci, liberatamene alle assenze, il maggiore in eta'.
ART. 6 - Il Consiglio
Il Consiglio e' nominato dall'Assemblea ed e' composto da 10 giovani (11 con il Portavoce); ha durata in carica pari all'Assemblea, funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte.
Provvede all'istruttoria delle proposte di lavoro, Il Consiglio e' convocato dal portavoce, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio e su richiesta dell'Assessore alle politiche Giovanili. E' l'organo operativo e ad esso compete, organizzare il programma di lavoro e le proposte che verranno illustrate, e, se necessario, approvate dall'Assemblea e poi avanzate agli organi dell'Amministrazione Comunale. E' composto da dieci membri (nel rispetto della parita' dei sessi) e rappresentativo di tutte le sensibilità dei giovani iscritti all'Assemblea.
ART. 7 - L' Assemblea
L'Assemblea e' convocata dal Portavoce di propria iniziativa, dalla maggioranza dei membri del Consiglio, dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea.
L'Assemblea e' convocata non meno di due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessita'.
Possono altresi' richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile, l'Assessore alle politiche giovanili, il Sindaco e due terzi dei Consiglieri Comunali.
La Consulta Giovanile puo' richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti d'Enti o Associazioni, Consiglieri comunali, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Assessore alle politiche giovanili e Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.
ART. 8
Modificazioni dello Statuto
La Consulta Giovanile puo' proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.
ART. 9
Validita' delle sedute e delle deliberazioni
La seduta dell'Assemblea sono valide se e' presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, che puo' avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta e' valida se sono presenti almeno da 1/3 dei componenti l'Assemblea.
ART. 10 - Sede
La sede della Consulta Giovanile e' la Nuova sala della Cultura presso il complesso museale di Sant'Agostino.
ART. 11 - Prima riunione
La Consulta Giovanile e' insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili.
ART. 12 - Durata
La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.
ART. 13 - Finanziamenti
La Consulta giovanile e' finanziata dall'Amministrazione Comunale; se i finanziamenti risulteranno insufficienti per le varie iniziative, la Consulta puo' operare in maniera autonoma per la ricerca finanziaria concordata. Le spese vanno rendicontate.
ART. 14
Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, oltre che al "buon senso", si rinvia alle consuetudini ispirate dal D.L. 267/00 (testo unico delle leggi della Pubblica Amministrazione ed allo Statuto Comunale).
